L’imposta di successione è un’imposta indiretta da versare all’Agenzia delle Entrate in caso di successione ereditaria. Essa deve esser pagata quando si ricevono a titolo ereditario beni mobili, immobili, diritti reali o denaro.
La somma dovuta cambia in funzione della dichiarazione di successione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare. Approfondiamo i dettagli di questa imposta, affinché sia possibile comprendere come funziona e quali sono gli adempimenti dovuti per regolarizzare la propria posizione fiscale.
La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario, la giurisprudenza intende l'insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. L’esempio classico è quelli in caso di decesso, in cui le proprietà del deceduto passano agli eredi. Su questo trasferimento di proprietà lo Stato, mediante l’Agenzia delle Entrate, impone un tributo: l’imposta di successione.
Gli eredi che vengono in possesso di un bene ereditato sono obbligati a redigere la dichiarazione di successione. É bene evidenziare però che, oltre agli eredi, possono compilare questa dichiarazione anche:
Vi può essere inoltre il caso in cui ci siano una pluralità di soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, in tal caso è sufficiente che solo uno di questi la compili.
Si noti anche che la dichiarazione di successione non è sempre dovuta, in particolare quando:
La dichiarazione di successione può essere presentata entro e non oltre i 12 mesi della data di apertura della successione, che tendenzialmente è coincidente con la data del decesso.
La dichiarazione di successione, contestualmente alla domanda di volture catastali, può essere compilata anche online, tramite servizi telematici, sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia il modo più indicato per le successioni ereditarie che presentino alcune complessità, o per i soggetti con scarsa capacità digitale, è quello di rivolgersi a un CAF o a un dottore commercialista abilitato. In alternativa, il contribuente può recarsi presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Se il defunto risiedeva all’estero, l’Ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Nel caso in cui non fosse nota, l’ufficio di riferimento è quello di Roma. (Ufficio di Roma 6, ora Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6, dal Decreto del Direttore regionale 15.1.2000). Per presentare la dichiarazione di successione, è necessario disporre di alcune informazioni essenziale. Fra le quali:
L’ammontare dell’imposta di successione viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si può eseguire autonomamente una stima della cifra attraverso un calcolo specifico. Iniziamo dalla base imponibile, che è rappresentata dal differenziale fra il valore totale dell’attivo ereditario (la somma di beni e diritti trasferiti: immobili, diritti reali su beni immobili, titoli, beni mobili, partecipazioni, crediti) e le passività del testatore. Fra quest’ultime vengono ricompresi i debiti, le spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi e le spese funerarie. Fra i beni che compongono l’attivo ereditario ci sono:
Per le passività, invece, ricordiamo:
Effettuata tale ricostruzione il valore netto dell’asse ereditario deve essere ripartito per le singole quote da conferire a ciascun erede avente diritto. Nell’ipotesi in cui ci fosse un immobile nell’asse ereditario, si deve corrispondere anche le imposte ipotecarie e catastali; di regola, esse sono pari rispettivamente al 2% e all’1%. Se un beneficiario ha i requisiti per accedere alla “prima casa” la cifra è fissa ed è pari a 200 euro per ciascuno dei due tributi che abbiamo menzionato (ipotecario e catastale).
Determinata la base imponibile si deve individuare la corretta aliquota per l’imposta di successione. L’aliquota dell’imposta di successione è differente in base al grado di parentela tra defunto e beneficiario del trasferimento. In caso di coniugi, o passaggio di proprietà tra genitori e figlio, l’aliquota è del 4% del valore dell’eredità ricevuta. Ogni beneficiario ha diritto a una franchigia con soglia massima fissata a 1 milione di euro. Pertanto nel caso in cui l’eredità ricevuta sia inferiore a questo ammontare, non sarà necessario versare alcunché a titolo di imposta di successione.
In caso di fratelli o sorelle, l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100mila euro per ciascuno dei beneficiari. Per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, invece, l’aliquota rimane al 6% a cui però non si applica alcuna franchigia. In caso di altri soggetti previsti all’infuori della famiglia, l’aliquota sale all’8% senza alcun accesso al beneficio della franchigia. Riassumendo:
È doveroso evidenziare che sia le aliquote sia le franchigie si applicano sui singoli beneficiari. Di conseguenza non rileva il valore totale dell’eredità, ma si considera il valore per singolo erede. Ad esso viene quindi applicata l’aliquota e l’eventuale franchigia prevista.
Alcune tipologie di beni non rientrano nel valore complessivo dell’eredità o della donazione, perciò in riferimento ad essere non deve esser versata nessuna imposta di successione:
Una volta determinato l’importo esatto dell’imposta di successione, questo viene notificato al beneficiario dell’eredità attraverso un avviso di liquidazione che deve essere pagato entro 60 giorni attraverso il modello F24. In caso di importi complessi, sarà possibile richiedere il versamento rateizzato, purché il 20% del totale venga corrisposto entro 60 giorni dall’arrivo dell’avviso. La rimanente parte può essere ripartita in 8 tranche trimestrali, sulle quali però vengono applicati gli interessi.
Nell’eventualità in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, sopraggiunga un evento che dà luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati (anche solo per effetto di tale evento) devono o presentare la dichiarazione sostitutiva o quella integrativa come da art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 346/90.
La sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione è ridotta a 1/10 del minimo, nel caso in cui venga presentata con un ritardo inferiore a 90 giorni. Inoltre, è possibile integrare in aumento la dichiarazione presentata nei termini, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni graduata a seconda del ritardo.
In caso di omissione della dichiarazione invece scatta la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. Queste cifre si applicano parimenti in caso di omissione della dichiarazione integrativa o sostitutiva.
Nel caso la dichiarazione di successione non sia corrispondente all’effettivo ammontare, la sanzione prevede dal 100 al 200% della differenza di imposta. Essa si paga nel caso in cui:
La sanzione non si applica però all’imposta corrispondente al maggior valore dei beni e diritti definitivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.